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MASSIMARIO – DPCM 4 FEBBRAIO 2013 E DECRETO USR-AQ n.1

 

Affinché Proprietari e Professionisti incaricati possano proporre quesiti per acquisire pareri, interpretazioni della norma, indicazioni tecniche sulla sua corretta applicazione, viene istituito lo strumento del “Massimario”, che contiene tutte le risposte ai quesiti ed è uno strumento implementato in tempo reale e disponibile sul sito dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione – L’Aquila. Nel seguito dell’implementazione del Massimario, verrà inserito un indice analitico dove ritrovare con maggiore facilità gli argomenti a cui i quesiti si riferiscono, in modo da renderne più spedita la ricerca.

Aggiornamento al 10 luglio 2013 (alcuni quesiti sono privi di identificazione e motivazione, in quanto precedenti al 22 febbraio 2013, data di pubblicazione delle regole sopra indicate).

Ho riscontrato un problema di immissione dati nella cella di seguito localizzata: sezione per edifici con beni di particolare pregio storico-artistico, numero di vani con altezza di interpiano maggiore o uguale a 3,20 m / numero di vani totali ………….; In questa cella, non si possono immettere valori con la virgola o con il punto (es. 2.3 o 2,3), accetta solo valori interri (es. 12), ed inserendo qualsiasi numero la maggiorazione è sempre del 35%.

Nella prima versione della scheda pubblicata sul sito era presente un calcolo della maggiorazione non corretto che faceva riferimento ad un criterio differente di determinazione della maggiorazione. La versione successiva attualmente disponibile sul sito è stata modificata.

Non è possibile inserire il livello di danno nelle strutture verticali.

ll problema si presenta con la versione 2010 di Microsoft Excel: per la corretta compilazione della scheda occorre utilizzare una delle versioni precedenti (2003 oppure 2007). E’ stata scelta la versione di Excel 2003-2007 in quanto disponibile a tutti gli utenti e ritenuta più stabile ed affidabile nella fase successiva di elaborazione dei dati.

Il foglio di calcolo non determina in modo corretto la superficie complessiva nella sezione E5.2 della US.

Il calcolo della superficie a base del calcolo del contributo è condizionato dall’immissione obbligatoria di alcune informazioni la cui presenza può essere verificata tramite il pulsante di check, come indicato nel foglio “avvertenze”. Nel caso in esame probabilmente non è stato inserito il codice fiscale. Il controllo formale dei dati è comunque un passaggio obbligato in quanto propedeutico alla consegna all’ente preposto (si veda sempre il foglio “avvertenze”). Al fine di evitare la consegna della scheda incompleta sono stati previsti meccanismi di controllo automatico che inibiscono alcune funzioni se la scheda non è compilata in tutte le parti.

In caso di necessità è comunque possibile inviare la scheda tramite mail per una verifica formale della stessa?

E’ possibile inviare la scheda all’indirizzo sisma2009.aquila@gmail.com e si provvederà in tempi brevi ad un controllo dei dati immessi.

E’ possibile avere una versione della scheda con un numero maggiore di 10 Unità Strutturali.

La scheda è stata prevista per 10 US in quanto il file è di dimensioni minori e 10 US sono compatibili con le UMI previste per il centro storico di L’Aquila e frazioni; nel caso in cui sia prevista una UMI di grandi dimensioni sarebbe opportuno valutare la possibilità di dividerla secondo le modalità indicate nelle istruzioni della scheda progetto e di Reluis. Nel caso in cui ci fossero le condizioni di ammissibilità di una UMI con più di 10 US si chiede di comunicarne il numero in modo da calibrare la scheda in modo adeguato e si provvederà ad inviarla con il numero richiesto di US. Si sconsiglia comunque di prevedere UMI con un numero elevato di US.

A quali aree corrispondono i sottoambiti del centro storico dell’Aquila, richiesti al punto B1.5 della scheda progetto?

1. Sub1: Asse Centrale;
2. Sub2: Santa Giusta;
3. Sub3: Via XX Settembre-Rivera-Villa Gioia;
4. Sub4: Via Garibaldi;
5. Sub5: al momento della pubblicazione è confluito nel 3;
6. Sub6: San Pietro, San Marciano, Sant’Andrea

Dimostrazione danno e vulnerabilità: e’ sufficiente la compilazione della scheda progetto e gli elaborati previsti dal progetto parte prima ovvero è necessario fornire indicazioni quantitative per le valutazione del danno e della vulnerabilità?

Di norma sì. Si fa presente che gli organi di controllo hanno sempre la facoltà di chiedere integrazioni.

Calcolo delle spese tecniche: come vanno determinate le spese tecniche in assenza del progetto degli interventi?

In via provvisoria si fa riferimento al contributo massimo.

(CasArchitettura s.r.l. – 8 febbraio 2013) – Le superfici relative a corti, giardini, porticati ecc, presenti negli aggregati in centro storico, possono essere inserite nella casella SP (parcheggi) o SNR (superfici non residenziali)?

Possono essere considerate superfici non residenziali quelle coperte quali ad esempio parcheggi, cantine, sottotetti, porticati, androni ed altri eventuali spazi coperti.
I cortili scoperti concorrono alla maggiorazione per interesse paesaggistico e vincolo e tenuto conto che non fanno parte della struttura non concorrono alla superficie limite.
I giardini non concorrono alla superficie limite.

(ing. Liliana Bucchiarone – 8 febbraio 2013) – E’ possibile con il progetto parte prima proporre una divisione in UMI differente da quella accolta dal Comune con la proposta di intervento?

La procedura parametrica, in linea di principio, prevede la possibilità di aggiornare il danno, la vulnerabilità, le superfici, l’individuazione delle UMI, delle US e le altre informazioni in essa contenute in funzione del livello di conoscenza raggiunto nel momento in cui si compila la scheda e si consegna il progetto parte prima.
Pertanto è possibile che tra la presentazione della proposta di intervento nel 2010 e la presentazione del progetto parte prima e della scheda parametrica nel 2013 si sia raggiunto un livello di conoscenza più elevato e si siano acquisiti nuovi elementi che suggeriscono la rimodulazione delle UMI. Ai sensi dell’art.3 del DPCM tali variazioni, opportunamente documentate, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di L’Aquila. Esse potranno essere presentate contestualmente al progetto parte prima.

(Ing. Andrea Rossi – 20 febbraio 2013) – Nella scheda nella sezione”E1″ pag12 alla voce”Indennizzo per lavori per demolizione edificio esistente e smaltimento macerie, se ammesso” si fa riferimento ad indennizzi già autorizzati da ordinanze sindacali o similari oppure alla valutazione delle demolizione e smaltimenti teorici” calcolati attraverso la scheda”limite di contributo “fino ad ora in vigore (paragrafo 4-determinazione del costo di demolizione dell’edificio esistente e smaltimento delle macerie (ove non già demolito)? Il mio dubbio non era in merito a come calcolarlo, piuttosto se era legittimo farlo. Sarò ancora più esplicito: con la vecchia tabella per il calcolo limite di convenienza il contributo era determinato da una quota relativa all’indennizzo base moltiplicato per la superficie + un indennizzo derivante dall’eventuale demolizione del fabbricato e relativo smaltimento macerie. queste due quote, sommate, andavano a determinare l’indennizzo complessivo che, in qualche maniera andava ad incentivare coloro che optavano per la riparazione.

Nella procedura di cui al DPCM 4 febbraio 2013 e del Decreto n.1 dell’Ufficio Speciale Ricostruzione l’indennizzo per la demolizione e lo smaltimento dello macerie e riconosciuto soltanto nei casi in cui ne ricorrono le condizioni e non va utilizzato per la riparazione di edifici esistenti.
Quindi nel caso di sostituzione edilizia il costo di demolizione (esempio 100 euro/mq) va sommato al livello di indennizzo unitario massimo L3=1270 per un totale di 1370 euro/mq.

(Ing. Federica Totani – 6 marzo 2013) – Per aggregati in area a breve delle frazioni non ancora consegnati occorre seguire la procedura parametrica o si può scegliere la vecchia procedura? A chi si consegna il progetto nei due casi?

L’applicazione della nuova procedura è regolata dal DPCM 4 febbraio 2013 e dal Decreto n.1 dell’Ufficio Speciale Ricostruzione pubblicato sul sito del comune di L’Aquila.

Per aggregati in centro storico frazioni (roio) completamente crollati o demoliti occorre compilare la scheda in tutte le parti? Esistono ovvie difficoltà nel reperimento dei dati, sia per le superfici (punto E5.2), in quanto lo spessore dei muri portanti può essere solo ipotizzato, sia per i materiali e tecnologie costruttive dell’edificio preesistente.

Per determinare il contributo concedibile occorre conoscere la superficie complessiva ammissibile a contributo. Nel caso di crollo o demolizione in assenza di documenti foto dell’edificio è possibile predisporre una ricostruzione virtuale dell’edificio.
Per aggregati che raggiungono nel complesso il 25% dei crolli, ai fini della sostituzione edilizia, non vedo nella scheda il riepilogo dei crolli delle varie US, che andrebbero sommati per il raggiungimento del 25% sull’aggregato, e quindi dell’ammissibilità della sostituzione edilizia. Inoltre l’indennizzo base dovrebbe essere sempre il più alto ai fini della sostituzione, cosa che non avviene dividendo l’aggregato in US, in quanto sono presenti US che contribuiscono con percentuali diverse al raggiungimento del 25% di crolli complessivo. Come occorre comportarsi in questi casi?

La sostituzione edilizia va determinata per US e non per UMI
Delimitazione delle US: è possibile per un aggregato (muratura portante) con esito o livello di danno omogeneo, con strutture prive di giunti o murature separate e UI intersecate tra loro sui vari livelli in alzato, inserire una US unica, separando solo le varie UI nel punto E.5?

L’Unità strutturale (convenzionale) è individuabile come un edificio compiuto che può avere interazioni strutturali con gli altri edifici dell’aggregato.
L’US dovrà comunque avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.”. L’aggregato può coincidere con la Unità Strutturale.
Si consiglia di consultare le istruzioni della scheda parametrica e il glossario pubblicato sul sito del comune di L’Aquila.
Per il riconoscimento del carattere di pregio storico artistico di un edificio è ancora possibile presentare l’istanza di cui al DCD 45/2011? è comunque possibile, senza che l’edificio sia stata preventivamente dichiarato di pregio, inserire nella scheda, sez. E.4 eventuali elementi rispondenti a quelli in elenco, e sottoporli alla valutazione unitamente alla relazione allegata?

La presentazione del progetto equivale al riconoscimento della presenza degli elementi di pregio. Gli elementi di pregio che concorrono alla determinazione delle maggiorazioni vanno dimostrate come indicato nelle istruzioni alla scheda progetto.
La maggiorazione per il pregio storico artistico è riconosciuta anche in caso di edificio demolito o in caso di sostituzione edilizia (come da pag. 85 delle istruzioni parte prima, e non solo in caso di restauro come da DCD 45)?

Art.6 c.7 del Decreto n.1 dell’Ufficio Speciale Ricostruzione : “nel caso di edifici di pregio con attestazione di interesse paesaggistico o con vincolo diretto……, demoliti, crollati completamente o parzialmente, si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste per tali tipologie di edifici, solo nel caso in cui si proceda al ripristino integrale nel rispetto dello strumento urbanistico vigente”.

(Ing. Marco Binaglia, marco.binaglia@gmail.com – 14 marzo 2013) – Ho provato a inserire una unità strutturale con esito F e la scheda non permette la chiusura. Come bisogna comportarsi?

Nella scheda non è possibile immettere unità strutturali per le quali non sono previsti indennizzi ai sensi della vigente normativa.

Per gli edifici in c.a. al punto D6.7 se metto due “no” non mi compila il “cattivo stato di conservazione”. Se metto un “no” ed un “si” me lo compila.

Quando non si rileva alcun ammaloramento del calcestruzzo occorre indicare il “no” sulla colonna “Ammaloramento diffuso del calcestruzzo” lasciando vuoti gli altri campi.

(Arcangelo Dragoni – arcangelo.dragoni@pec.commercialisti.it” – 21 marzo 2013) –
Quesito concernente l’ulteriore indennizzo ex art. 3, comma 1, lettera f), del Decreto 1/2013. La disposizione richiamata prevede un maggior indennizzo per ciascuna US relativamente agli interventi di restauro di particolari elementi decorativi definiti dalla Soprintendenza, la quale si esprime sulla congruità dei relativi costi.Stante il richiamo all’art. 3 dell’OPCM 3996/2012, chiedo cortesemente di voler chiarire:
• se l’ulteriore indennizzo sia da riferire all’intera spesa per il restauro o solo a una parte di essa, determinata in relazione alle condizioni soggettive del proprietario;

La maggiore spesa riguarda il restauro di apparati decorativi nella loro interezza indipendentemente dalle condizioni soggettive del proprietario

Se sia sufficiente indicare nella scheda l’importo stimato per i lavori di restauro con esplicazioni nella relazione descrittiva sull’edificio (doc. C1) o sia necessario allegare anche la computazione metrico estimativa dei lavori stessi;

Oltre all’importo è necessario fornire una stima sommaria con una relazione descrittiva in modo tale da consentire alla Soprintendenza di effettuare la verifica di congruità.

Se il parere della Soprintendenza sia da acquisire preventivamente o successivamente da parte dall’Ufficio, in sede di esame della pratica;

Il parere può essere acquisito dall’Ufficio in sede di esame del progetto parte prima;

Se le attività di preconsolidamento e ripristino dei danni connessi al sisma, propedeutici al restauro, concorrano alla determinazione dell’ulteriore indennizzo o siano assorbite dall’indennizzo base e relative maggiorazioni;

Le lavorazioni propedeutiche al restauro di : preconsolidamento, consolidamento e riparazione del danno sono comprese nell’indennizzo base con le relative maggiorazioni.

Se l’ulteriore indennizzo vada o meno tenuto in considerazione per la verifica dei massimali riferiti alle opere sulle parti esclusive, ex art. 2, comma 13, del Decreto 1;
No.
Se sia o meno corretto che la scheda non tenga conto dell’ulteriore spesa nel calcolo dell’importo lavori concorrenti all’indennizzo (€/mq).

Trattasi di lavori extra indennizzo parametrico

Quesito concernente le maggiorazioni ex art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto 1/2013. La scheda consente di riferire a ciascuna US una sola tipologia di vincolo. In tale contesto, premesso che in ciascuna US possono coesistere più unità immobiliari soggette a vincoli diversi, chiedo cortesemente di voler chiarire:
se sia corretto applicare all’intera US le maggiorazioni per il vincolo di grado più elevato o siano da compilare più schede per la stessa US o sia necessario frazionare l’US solo per tener conto della diversa tipologia di vincolo.

Tenuto conto che le US per definizione sono indivisibili la maggiorazione, più conveniente, relativa al vincolo va applicata alle strutture che appartengono all’interra US. Casi particolari possono essere valutati in sede di istruttoria del progetto parte prima.

Quesito concernente l’ulteriore indennizzo ex art. 3, comma 5, lettere a), b), c) e d), del Decreto 1/2013. Il modulo per la domanda d’indennizzo prevede che siano allegati gli elaborati di “Stima/computo costi” per ciascuna delle ipotesi previste dalla disciplina richiamata (elaborati C2, C3, C4 e C5), ove ricorrano nel caso specifico.
Vi chiedo cortesemente di voler chiarire:
se sia o meno sufficiente presentare, per ciascuna delle ipotesi previste, una relazione tecnica con l’indicazione della stima di massima della spesa, salvo verifica in sede di presentazione della seconda parte della scheda progetto;

La stima deve essere documentata con una relazione e con , almeno, un computo sommario

Se la stima del costo di demolizione e di smaltimento macerie, conseguenti a demolizioni parziali (divisori, ripristino di profili murari, rimozione di solai e/o massetti e pavimenti, intonaci, ecc), debba essere determinata con riguardo alle quantità che si presumono effettive o si possa considerare una percentuale dell’intero volume.

Le demolizioni parziali a cui si fa riferimento sono comprese nell’indennizzo a mq e vanno computate come da elenco prezzi della regione Abruzzo.

Quesito concernente la scheda, parte E5.4, punto p7. Le istruzioni per la compilazione della scheda prevedono l’indicazione in quel campo , fra l’altro, della spesa richiesta per lo smontaggio e il trasporto a ricovero dei materiali derivanti dallo smontaggio delle strutture provvisionali, laddove presenti, o l’importo del nolo nel caso che l’impresa intenda utilizzarli.
Vi chiedo cortesemente di voler chiarire:
dove siano reperibili gli elementi di apprezzamento da tenere a riferimento per l’una o l’altra ipotesi, sia in termini quantitativi sia in termini di prezzo, eventualmente differenziato per le varie tipologie di materiali e difficoltà operative;

Per le modalità di determinazione del costo per la rimozione delle opere provvisionali occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 2 comma 10 del decreto n.1 dell’USRA. Per i prezzi occorre fare riferimento al prezzario vigente o , in difetto, ad analisi prezzi.
Se sia possibile rinviare la decisione al momento della stesura del progetto esecutivo, allorché saranno disponibili tutti gli elementi per una corretta valutazione, facendo rilevare ora la sola presenza delle strutture provvisionali.

E’ possibile rinviare la decisione alla presentazione del progetto parte seconda.

(25 marzo 2013 – ing. Davide de Angelis – ing.davidedeangelis@gmail.com)
Al rigo A11 viene previsto solo il rappresentante dell’aggregato e l’Amministratore del condominio.A volte c’è il Procuratore Speciale ed a volte c’è il rappresentante del fabbricato, come fare?

E’ richiesto il nominativo del presidente del consorzio o amministratore del condominio o avente titolo alla presentazione della domanda di contributo.
A B1.3 si chiede il codice identificativo del consorzio: che cos’è? e dove prenderlo?

Il codice identificativo del consorzio è stato attribuito dall’ufficio consorzi del comune.

Alla pagina 5/8 al punto B2, bisogna inserire una foto post-sisma del fabbricato riportante il prospetto del fabbricato? o una orto-foto?

E’ possibile inserire l’immagine su base cartografica CTR.

Al quadro C1 pag. 6/8 visto che il mio fabbricato è parte in muratura e parte in cemento armato (ampliamento di qualche anno), cosa devo riportare?

Indicare la tipologia prevalente.

Un fabbricato che ha solo gli imbotti in pietra (cornici lapidee) è di pregio?

Il pregio è attribuibile sulla base della presenza degli elementi indicati nelle tabelle allegate al decreto n.1 URSA.

Alla pagina 6/8 al rigo S1 vanno tutti gli onorari dei tecnici?come calcolarli in assenza di progetto esecutivo?

Occorre indicare tutti gli onorari dei tecnici coinvolti. Fare riferimento all’importo dei lavori determinato con il metodo parametrico. Con il progetto parte seconda sarà riproposta la parcella sulla base del computo metrico.

Alla pagina 1/16 al punto D1, per tipologia edilizia si intende quella predominante?
Si.

Al rigo Posizione all’interno dell’aggregato cosa devo mettere visto che il mio aggregato è con una sola unità strutturale ma in aderenza da un lato ad altro aggregato?

Testata.

Al rigo tipologia di edificio (edificio con vincolo diretto di pregio ecc) cosa devo mettere visto che il mio aggregato è formato da una sola unità strutturale ed ha di pregio solo gli imbotti delle finestre di facciata?

Pregio.

Al rigo anno di progettazione cosa devo mettere visto che trattasi di fabbricato di antica costruzione?

Indicare l’anno presunto di progettazione.

Non è il caso di togliere detta richiesta?

E’ utile per gli edifici di recente costruzione

Idem dicasi per anno di ultimazione della costruzione;

E’ utile per gli edifici di recente costruzione e per eventuali ampliamenti, modifiche, …

Circa l’ultimo intervento strutturale significativo eseguito sull’unità strutturale non viene previsto l’ampliamento, perchè?

L’ampliamento è compreso nelle tipologie indicate e previste dal DPR 380/01

Al punto D4 cosa si intende per esito conforme a quello rilevato nella fase emergenza?

E’ l’esito ritenuto valido tra quelli indicati nelle schede AeDES compilate nella fase dell’emergenza.

Idem dicasi per danno conforme, punto D5.1;
E’ il danno rilevato nella fase dell’emergenza e riportato nella scheda AeDES ritenuta valida.

Al punto D5.2 si parla solo di crolli ma nel mio caso crolli immediati non ce ne sono stati, ma il comune a seguito di ordinanza sindacale, ha proceduto alla demolire visto che la stramaggioranza dell’edificio era fortemente pericolante, è il caso di prevedere anche questo caso?

Trattandosi del rilievo del danno al punto D5.2 il crollo da indicare è quello provocato dal sisma.

Alla tabella D6.1 io che ho due tipi di murature (muratura e c.a.) nella stressa unità strutturale cosa devo mettere?

Nella colonne M1 e M2 inserire i due tipi di muratura con le relative percentuali di superficie in pianta.

Alla pagina 5/16 alla tabella in alto, se siamo in presenza di muratura le domande sono giuste, ma per un fabbricato con parte della struttura in muratura e parte in c.a. come rispondere a dette domande? cosa si intende per cordolo? per tiranti? soletta di controvento? ecc.la stessa cosa dicasi per la tabella dei solaio.

Anche negli edifici a struttura mista possono essere presenti : cordoli, tiranti, solette in calcestruzzo etc. Occorre rilevare la presenza di tali elementi.

Cosa si intende per “Presenza dei pareri (positivi) del Comune e del MiBac Abruzzo, se necessari?

Occorre indicare l’eventuale presenza di pareri rilasciati per l’intervento

Alla pagina 10/16 si parla di “presenza e conservazione di imbotti, cornici ecc” nel mio caso, gli imbotti ci sono ma visto che la porzione di fabbricato che aveva detti imbotti é stato demolita dal comune con il recupero degli stessi, visto che io li andrò a riinserire nel fabbricato posso conteggiali? in questo caso si intende una conservazione? e se li sposto o li ingrandisco, è sempre una conservazione? a volte la finestra per farla rispondere alle norme igienico sanitarie del comune si è costretti ad ingrandirla con inserimento di altro pezzo di imbotto, in questo caso è una conservazione? li posso conteggiare?

A tal proposito si richiama l’art.6 c. 7 del Decreto n.1 di USRA
“art.6 comma 7. Nel caso di edifici di pregio, con attestazione di interesse paesaggistico o con vincolo diretto ex D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a), demoliti, crollati completamente o parzialmente (crolli superiori al 25% in volume vuoto per pieno), si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste per tali tipologie di edifici, solo nel caso in cui si proceda al ripristino integrale nel rispetto dello strumento urbanistico vigente”.

Alla pagina 12/16, nel caso in cui prima del sisma effettivamente c’erano orizzontamenti in legno ecc, mentre nella ricostruzione visto che si ricostruisce con altri materiali (es.c.a. ecc.), le maggiorazioni sono dovute?

No.

Alla pagina 12/16 all’ultimo rigo cosa si intende per Campagna indagini? e dove avere detti dati?

Si intendono le indagini strutturali e quelle geologiche – vedi art.4 Decreto n.1 USRA
“Art. 4 Sondaggi e prove sulle strutture
1. L’indennizzo massimo ammissibile per le indagini e le prove di tipo geologico‐geotecnico (GEO) e strutturali (STRU) è determinato nel limite di 12 €/mq iva inclusa per unità di superficie coperta lorda complessiva con i seguenti limiti:
a) per edifici singoli fino a 20.000,00 euro iva inclusa (STRU+GEO di cui alla lett.c );
b) ne caso di aggregati fino a 20.000,00 iva inclusa per UMI (STRU+GEO di cui alla lett.c );
c) fino a 6.000 euro iva inclusa per UMI per indagini sui terreni (GEO).
2. Al fine di limitare le prove e i costi per le indagini strutturali, geologiche e geotecniche, i tecnici incaricati, dovranno fare riferimento a dati esistenti se disponibili e/o alle banche dati in via di definizione di cui al DCD n.97 del 29.02.2012
3. Sono raccomandati saggi e sondaggi diretti su tutte le tipologie di murature e di orizzontamenti, soprattutto al fine di riconoscere le caratteristiche del tessuto murario, delle tipologie di solai e copertura, la presenza di cordoli e la qualità dei collegamenti.”

Alla pagina 13/16 vanno riportati il nominativo dei Proprietari delle maggiori quota delle diverse unità immobiliari?

Si.

Non é previsto la spesa per lo spuntellamento per quei fabbricati messi in sicurezza dal comune o dalla protezione civile.

Nel quadro economico della singola US è possibile inserire, eventualmente, altri costi ammissibili e documentati .
A tal proposito si richiama l’art.2 del Decreto n.1 USRA
“Art. comma 10.: Per quello che riguarda lo smontaggio di ponteggi o presidi di messa in sicurezza di proprietà del Comune di L’Aquila, se l’Impresa non intende riutilizzarli, dovrà provvedere al loro trasferimento e stoccaggio presso deposito autorizzato dal Comune con costo da riconoscere all’Impresa in sede di determinazione di contributo; se intende riutilizzarli, deve chiederne il nolo al Comune, detraendo gli oneri relativi, determinati sulla base della tariffa stabilita dal Comune, dal contributo concesso.”

Non è prevista la spesa dello smaltimento dell’amianto nel caso di demolizione e ricostruzione ecc.

Nel quadro economico della singola US è possibile inserire eventuali altri costi ammissibili e documentati.

 

(25 marzo 2013 – Ing. Laura Palumbo – laurapalumbo11@gmail.com)

In particolare vorrei sapere se è possibile optare per l’utilizzo della nuova procedura per il riconoscimento dei contributi con scheda parametrica per edifici/condomini di tipo E non facenti parte di aggregati, al di fuori del Centro Storico delle frazioni, per i quali è stata già presentata la richiesta di indennizzo ( entro il termine del 31/08/2011) ed integrazioni richieste da Cineas e Reluiss, ma che ad oggi ancora non hanno ottenuto un contributo definitivo.

In rifermento alla sua domanda si richiama l’art.1 del DPCM 4 febbraio 2013-03-25
DPCM 4 febbraio 2013 – Art. 1 – (Finalita e ambito di applicazione)
1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall’articolo 67-quater, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 il presente decreto disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L’ Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 come individuati all’art.67-quinquies, comma 3, del citato decreto-legge (di seguito denominati “altri Comuni del cratere”), fatte salve, per quest’ultimi, le procedure già riconosciute con l’approvazione dei Piani di Ricostruzione.

La seconda questione riguarda l’Edificio Singolo n.600 identificativo dell’aggregato 4907136. In qualità di tecnico incaricato, in data 06/08/2012 ho consegnato la domanda di concessione del contributo non inserendo la richiesta per il finanziamento finalizzato al superamento delle barriere architettoniche nelle parti comuni (decreto 59 del 29 aprile 2011 art. 1). Dovendo ora consegnare la scheda parametrica, qualora i condomini decidessero di optare per l’istallazione di un ascensore , è ancora possibile richiedere tale contributo e se si in quali limiti?

Non è chiara la domanda; la domanda di contributo va consegnata insieme alla scheda parametrica (vedi allegato sul sito del comune di Aq). La scheda parametrica può comprendere oneri per eventuali ascensori.

(25 marzo 2013 – Avv.Antonietta Ciccozzi – antonietta.ciccozzi@libero.it)
Nella mia qualità di Presidente di alcuni Consorzi obbligatori e, alla luce di quanto precisato al punto B6 dell’allegato 4 al decreto attuativo n. 1 del responsabile dell’URS, laddove testualmente si legge “-per il titolo di proprietà è valido l’atto costitutivo del Consorzio”, sono a richiedere i seguenti ulteriori chiarimenti in considerazione di specifiche problematiche verificatesi in sede di costituzione dei Consorzi.
In particolare:
• -premesso che in base al D.C.D. n. 12/10 ai fini della costituzione dei Consorzi obbligatori i soggetti titolari del diritto di proprietà e di altro diritto reale possono formulare proposta di individuazione dell’aggregato;
• premesso che nello schema di statuto-atto costitutivo allegato al richiamato D.C.D. n. 12/10, adottato dai consorzi costituiti e costituendi, è espressamente specificato, all’art. 3: “possono aderire al consorzio i proprietari e titolari dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione sugli immobili che facciano parte di edifici inclusi nell’aggregato di cui all’art. 2 che non abbiano sottoscritto il presente atto e che ne facciano richiesta al Presidente del consorzio”;
• premesso, ancora, che ai sensi dell’art. 2 del DPCM del 4.2.2013: “hanno accesso ai contributi previsti per la ricostruzione, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, i proprietari ovvero i titolari di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari ubicate nel Comune di L’Aquila e negli altri Comuni del cratere, da sottoporre a riparazione o ricostruzione in conseguenza dei danni provocati dal sisma”.
• premesso, infine, che in sede di costituzione dei consorzi o con successive richieste di adesione presentate ai Presidenti dei consorzi stessi, è stata dichiarata, in alcuni casi, la titolarità del diritto di proprietà per possesso ultraventennale continuato ed esclusivo dell’immobile facente parte dell’aggregato, con contestuale produzione in Assemblea di atti di notorietà redatti alla presenza di testimoni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà o, ancora, scritture private non autenticate;
• premesso, infine che la Struttura Tecnica di Missione del Commissario Delegato, con parere del 20.5.2011, Prot. n. 1110, che si allega alla presente per ogni opportuna conoscenza, ha testualmente chiarito “posto che l’acquisto del diritto in forza di usucapione avviene ex lege nel momento stesso in cui matura il termine normativamente previsto…il richiedente ha diritto al contributo ai sensi delle OPCM 3779/09 e 3790/09 qualora certifichi che, al 6 aprile 2009, sussistevano tutti i presupposti necessari ai fini dell’usucapione. Successivamente la veridicità di una simile autocertificazione potrà essere accertata mediante la produzione della sentenza conclusiva del procedimento per il riconoscimento dell’usucapione che dichiari che il diritto di proprietà era già stato acquistato alla data del 6 aprile 2009”.
Tutto quanto sopra premesso
Chiedo di conoscere se, in presenza di situazioni, quali quelle sopra rappresentate, ed ai fini della richiesta di contributo da parte del Consorzio, è sufficiente al momento della presentazione allegare alla stessa l’atto costitutivo e le successive adesioni effettuate sulla base di autodichiarazioni attestanti il possesso ultraventennale, con riserva di regolarizzare successivamente quelle situazioni in cui non vi è ancora un formale titolo dichiarativo della proprietà.
Si è possibile

Chiedo, inoltre, un parere circa gli adempimenti da adottare, da parte del Consorzio, nell’ipotesi in cui gli immobili facenti parte dell’aggregato debbano essere demoliti e ricostruiti, anche con diversa sagoma e volume (situazione alquanto probabile).
In tal caso, infatti, venendosi a creare una comunione non volontaria tra i consorziati – i quali diventano cointestatari pro quota, in proporzione ai millesimi delle rispettive proprietà sui fabbricati, dell’area di sedime, rappresentante il presupposto per una futura divisione dell’edificio da ricostruire, per la quale necessita l’unanime partecipazione di tutti i comunisti – si dovrà necessariamente sottoscrivere, prima della demolizione, un atto nel quale siano ben individuate le future unità immobiliari da attribuire ad ognuno dei consorziati ad avvenuta ricostruzione.
Il problema che oggi si pone è quello relativo alla impossibilità della sottoscrizione del citato atto di divisione futura in conseguenza di particolari situazioni venutesi a creare, quali ad esempio, la irreperibilità di proprietari emigrati all’estero, dei quali non si conoscono gli indirizzi di residenza, il decesso di altri e la estrema difficoltà di individuare tutti gli eredi e le loro domiciliazioni, gli acquisti avvenuti con scritture private non autenticate i cui venditori sono deceduti ed altre situazioni ancora che attualmente impediscono la partecipazione alla divisione.

La posizione potrebbe essere regolarizzata, sulla base delle direttive dell’USRA, in sede di presentazione del progetto parte seconda.

(4 aprile 2013 – Ordine degli Architetti della provincia dell’Aquila – infolaquila@archiworld.it)
La scheda parametrica presenta problematiche sotto l’aspetto della funzionalità e pertanto, si richiede la certificazione informatica da parte dei soggetti che l’hanno elaborata.

La scheda parametrica, attualmente in uso, è stata adeguatamente testata e non è stata rilevata alcuna anomalia di funzionamento, essa costituisce il riferimento valido per la determinazione del contributo concedibile. I criteri di calcolo possono essere ulteriormente documentati e illustrati insieme al suo funzionamento con incontri tecnici programmati con USRA. Non si ritiene necessaria una certificazione informatica, dato che si tratta di un prodotto di un’Amministrazione Pubblica.

È eccessivamente complessa ed articolata in rapporto agli obiettivi della stessa che sono quelli di consentire all’Amministrazione una programmazione economica e strategica degli interventi.

La scheda, redatta per oltre 2000 aggregati nel 2010, che accompagnava le proposte di intervento ai sensi del DCD 3/2010, aveva funzione di programmazione economica e strategica degli interventi ed è servita per la stima dei costi del Piano di Ricostruzione.
Il progetto parte prima, che comprende la scheda parametrica, è un passo avanti verso la esecuzione degli interventi (così come previsto dal DPCM 4 febbraio 2013 e rappresenta una parte significativa del progetto esecutivo.
La scheda progetto, oltre alla sintesi dei dati del progetto, comprende le seguenti parti fondamentali :
• Descrizione del danno : da eseguire con le modalità della scheda AeDES ampiamente utilizzata nella fase dell’emergenza;
• Descrizione della vulnerabilità : si tratta di una descrizione guidata dell’edificio di facile esecuzione avendo la disponibilità dei rilievi e dei saggi dell’edificio.
• Determinazione delle maggiorazioni per pregio, interesse paesaggistico, vincolo: per determinare tali maggiorazioni occorre riconoscere gli elementi indicati nelle tabelle, concordate con Mibac, allegate al decreto n.1 USRA.
• Superfici e dati delle unità immobiliari da determinare con la stessa metodologia prevista dalla procedura precedente.

È possibile la compilazione solo se si è già in possesso di tutti i rilievi dettagliati,prove strutturali, indagini geologiche e geotecniche , relazione geologica etc,…

La scheda è parte integrante del progetto parte prima e consente la determinazione dell’indennizzo concedibile. Il Progetto parte prima rappresenta una parte significativa del progetto complessivo e comprende: rilievo geometrico, analisi del danno, calcolo delle superfici, dati delle proprietà, individuazione degli elementi di pregio e interesse storico artistico, indagini sulle strutture e sui terreni etc. La compilazione della scheda è possibile in tempi rapidi soltanto se si dispone di tali elementi.

Non contempla il recente aggiornamento del costo base/mq dell’edilizia pubblica residenziale pari al 7.7% deliberato dalla Regione Abruzzo.

L’aggiornamento del costo di costruzione per l’edilizia pubblica residenziale sarà inserito nella scheda progetto a seguito dell’autorizzazione alla sua applicazione da parte dei soggetti istituzionali competenti.

Impone l’incremento per l’interesse paesaggistico anche agli edifici vincolati che andrebbero invece trattati secondo le ordinanze vigenti e sottoposti all’esame dell’unico organismo titolato che è la Soprintendenza ai Bap.

La scheda consente di selezionare la tipologia dell’edificio e di attivare la tabella corrispondente (pregio, interesse e vincolo); le tabelle sono state concordate con la Soprintendenza d’Abruzzo.

Non prevede l’introduzione delle opere di spuntellamento che in alcuni casi sono sensibili se si considera che in numerosissimi aggregati si è superato il milione di euro per la messa in sicurezza. Inoltre, non consente l’introduzione della spesa relativa all’occupazione di suolo pubblico per i ponteggi e per le aree di stoccaggio e lavorazione, né consente l’introduzione di oneri speciali per la sicurezza.

Nel quadro economico è possibile inserire altri importi ammissibili ad indennizzo opportunamente documentati. A tal proposito si richiama l’art.2 comma 10 del decreto n.1 di USRA.

Per il restauro storico artistico è necessaria una relazione perizia con ulteriori costi alle attività propedeutiche alla progettazione.

Tali interventi, non coperti da indennizzo nella procedura ai sensi della OPCM 3790/2009 …., necessitano di una stima da parte di tecnico qualificato in quanto non possono essere determinati in modo parametrico e concorrono all’importo delle spese tecniche.

Crea situazioni oggettive di disparità di trattazione nella valutazione del pregio e della vulnerabilità.

Il pregio, da un lato e la vulnerabilità, dall’altro, sono valutati in modo rispondente agli obiettivi di equità del contributo. Non sono state evidenziate situazioni di disparità, che, se segnalate, possono essere esaminate e discusse.

Non consente fattivamente l’introduzione di correttivi nel caso in cui il professionista riscontra un livello di danno diverso da quello riportato nella scheda AeDES.

Il calcolo del livello di danno è indipendente dalla modalità con cui è stato rilevato; è possibile inserire nel menu il danno non conforme a quello rilevato nella originaria scheda AeDES.

Inserisce le spese per il geologo insieme alle spese tecniche dei progettisti che hanno oneri di legge quali previdenza.

Nella scheda è previsto l’inserimento dell’importo complessivo per spese tecniche comprendente : progettazione direzione lavori, sicurezza, geologo, collaudo, etc ….
L’importo inserito nella scheda rappresenta una stima del’importo per spese tecniche che potrà essere determinato in modo definitivo soltanto sulla base del computo previsto dal progetto parte seconda.

Paradossalmente non consente alcun incremento di pregio per gli aggregati demoliti (Onna).

Il modello parametrico consente attualmente l’incremento di pregio per gli edifici demoliti a condizione del ripristino integrale (art. 6 comma 7 del decreto n.1 di USRA).

Le risposte ai quesiti dell’Ordine degli Architetti in formato .pdf

Le risposte ai quesiti dell’Ordine degli Ingegneri in formato .pdf

(8 aprile 2013 – Ing.Andrea Rossi, L’Aquila – mail: andrearossi11978@libero, andrea.rossi5@ingpec.eu)
Se un fabbricato che beneficia di una maggiorazione per beni di interesse paesaggistico affaccia su un asse principale e non viene diviso in US tutto il fabbricato riceve l’ incremento per il succitato affaccio. Qualora però lo stesso aggregato venga diviso in US l’incremento ricade solo sulla US prospiciente all’asse principale. Come bisogna comportarsi in questo caso? attribuire l’affaccio a tutte le US o non dividere l’aggregato in US con conseguenti problematiche relative alle limitazione delle caselle presenti nella scheda?


In presenza di una o più facciate su strada principale la maggiorazione è attribuita all’intera US. La divisione in US di una UMI (porzione di aggregato) o aggregato deve prescindere dal riconoscimento della maggiorazione. A tal proposito si richiama la definizione di Unità Strutturale riportata nel Grossario pubblicato sul sito USRA :
“US – UNITA’ STRUTTURALE = EDIFICIO – Per US si intende una parte di un aggregato strutturale costituita da uno degli edifici che lo compongono. L’US o edificio costituisce anche l’oggetto di riferimento della scheda AeDES per la valutazione di danno e agibilità. Nella Circolare 2 febbraio 2009, n.617, al paragrafo C8A.3 dell’Appendice al Cap.8, si legge: “Per la individuazione dell’US da considerare si terrà conto principalmente della unitarietà del comportamento strutturale di tale porzione di aggregato nei confronti dei carichi, sia statici che dinamici. A tal fine è importante rilevare la tipologia costruttiva ed il permanere degli elementi caratterizzanti, in modo da indirizzare il progetto degli interventi verso soluzioni congruenti con l’originaria configurazione strutturale. L’individuazione della US viene comunque eseguita caso per caso, in ragione della forma del sistema edilizio di riferimento cui appartiene l’US, della qualità e consistenza degli interventi previsti e con il criterio di minimizzare la frammentazione in interventi singoli. Il progettista potrà quindi definire la dimensione operativa minima, che talora potrà riguardare l’insieme delle unità immobiliari costituenti il sistema, ed in alcuni casi porzioni più o meno estese del contesto urbano. L’US dovrà comunque avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.”
Il 25-10-2012 è stata pubblicata dal Comune l’Intesa sottoscritta dal Direttore Regionale per i Beni e le Attività Culturali per l’Abruzzo e il Sindaco di L’Aquila in merito all’attestazione dell’interesse paesaggistico riguardante gli edifici appartenenti al nucleo antico della città di L’Aquila. Tale accordo prevede il riconoscimento di interesse paesaggistico per la sola zona A del centro storico di L’Aquila. Tutti gli altri centri storici (frazioni e comuni del cratere) non beneficiano di questo riconoscimento. Nella compilazione della scheda gli incrementi per il valore paesaggistico non potranno essere attributi a nessun fabbricato presente nelle frazioni per i quali è previsto solo un incremento in caso di edifici ci pregio . Tale discriminazione di fatto annulla il valore del tessuto storico della frazioni che non ricadono in nessuna maggiorazione prevista per gli edifici di pregio. Paradossalmente lo stesso fabbricato se esterno al perimetro del centro e trattato con le vecchie ordinanze beneficerebbe di un contributo maggiore. in nessun caso la scheda prevede incrementi per le difficoltà di cantiere (peraltro contemplate anche dal prezziario regionale in misura del 20%). Caso estremo e paradossale è quello Paganica, dove una grande porzione del Centro storico è soggetta a vincolo paesaggistico indiretto (art 146 D.Lgs 42/2004 vincoli ex RD n°1497/39). Tale vincolo obbliga i tecnici a richiedere il parere alla Sovrintendenza, limita e definisce i tipi di interventi sui fabbricati però non contribuisce all’aumento del contributo base. Che tipo di incremento va applicato nel centro storico di Paganica e in tutti quei centri storici dove è presente un vincolo paesaggistico indiretto?


Per gli edifici al di fuori della zona A di PRG del centro storico di L’Aquila le maggiorazioni ammissibili sono per pregio ai sensi del DCD 45/2010 e per vincolo diretto ai sensi del Dlgs 42/2004.

(9 aprile 2013 – ing. Armando Carducci – mail: armando.carducci@libero.it)
Scrivo a proposito di un edificio del centro, in muratura che ha riportato principalmente delle lesioni su uno degli angoli, probabilmente per un cedimento di fondazione, e che quindi potrebbe veder compromesso il comportamento “scatolare”. Tale edificio è stato classificato ufficialmente dal comune F/B ai fini del progetto. Mi domando come mai la tabella 1 degli indennizzi riportata sia nel Decreto dell’Ufficio Speciale (Art.2 comma 4) che a pag. 48 delle istruzioni parte 1 della scheda P.E.R. (a prescindere dai differenti importi) per gli esiti A, B, C ed E0 prevede il solo livello di indennizzo L0 quando il livello non è solo funzione del danno ma anche della vulnerabilità e quindi potrebbe un edificio classificato B come quello in questione avere anche un livello L1 o addirittura L2 in base alle tabelle riportate a pag. 2 e 48 delle istruzioni (relazione di L con D e V)?

Per gli edifici con esiti A,B,C il livello di contributo massimo concedibile è pari a L0=700 euro/mq. In base all’art.4 co.1 del DPCM 4 febbraio 2013 il contributo è determinato in modo parametrico attraverso una analisi preliminare del danno e della vulnerabilità e non può essere superiore ai livelli di contributo indicati nella tabella 1 di cui all’art.1 co.4 del decreto n.1 USRA. Ai sensi dell’art.2 comma 7 del DPCM 4-2-1013 “in caso di esiti discordanti il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall’Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda”.

(9-11 aprile 2013 – Federica Totani – mail:federicatotani@gmail.com)
Mi potete confermare che si può presentare la scheda parametrica per chiedere il finanziamento per la riparazione delle parti comuni di un edificio in centro storico delle frazioni, seconda casa di unico proprietario? (art. 2 comma 12 decreto n.1 USRA)

Ai sensi dell’art.2 comma 12 del decreto USRA n.1 “L’indennizzo per le parti comuni è riconosciuto per intero, anche nel caso di edificio singolo costituito da un’unica unità immobiliare e/o di un unico proprietario. Ai sensi del co.13 dello stesso decreto “L’indennizzo per le finiture non connesse agli interventi strutturali, per le singole U.I. è riconosciuto, nei limiti dell’indennizzo massimo concedibile e delle priorità di cui al precedente comma 10:
a) per intero per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
b) con il limite di 100 euro/mq. per le unità immobiliari ad uso abitativo diverso dalla prima casa;
c) con il limite di 150 euro/mq per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo [produttivo, commerciale, professionale].”
In tutti i casi previsti dal Decreto n.1 USRA possibile presentare il progetto parte prima con gli allegati previsti dallo stesso decreto compresa la scheda parametrica.

Le maggiorazioni per il pregio storico artistico :gli imbotti in pietra, i balconi in pietra, le ringhiere in ferro battuto ed elementi simili non esplicitamente citati nella scheda vanno compresi nella categoria “decori lapidei ed altri elementi decorativi (numero elementi)”?

Nel caso si riferisca alla maggiorazione per gli edifici di pregio ai sensi del DCD 45/2010 i decori lapidei e gli altri elementi decorativi di pregio , opportunamente documentati, possono essere ricompresi in tale categoria.

Se tali elementi sono documentati da foto, ma andati persi nei crolli o nelle demolizioni, possono essere inseriti nelle maggiorazioni e ripristinati nella ricostruzione, se ricreati fedelmente agli originali (basandosi dati fotografici)?

Si

(9 aprile 2013 – Ing. Annalisa Taballione – mail: annalisataballione@gmail.com)
Nel caso specifico di un fabbricato in c.a. realizzato nel 1962 e non soggetto a vincolo diretto che presenta caratteristiche dei materiali molto scadenti e quasi al limite della sostituzione di cui al punto E1.4 ma per cui la sostituzione da scheda parametrica non risulta ammissibile (PUNTI E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5: NO; SOSTITUZIONE EDILIZIA AMMESSA: NO): è facoltà dei proprietari optare per la sostituzione edilizia nei limiti del contributo, indipendentemente dal punto SOSTITUZIONE EDILIZIA AMMESSA: NO, senza procedere col progetto di riparazione (sostituzione volontaria)

Art.7 comma 8 Decreto USRA n.1 : “Per gli edifici ordinari di cui al punto a) del precedente comma 1 e per quelli valutati e/o ritenuti incongrui dall’Ufficio Speciale è ammissibile la sostituzione edilizia in sito nei limiti del contributo massimo concedibile”.
In caso affermativo, l’ipotesi di procedere con sostituzione edilizia deve essere argomentata nell’ambito della scheda parametrica progetto parte I? Come e dove?
L’ipotesi di sostituzione edilizia può essere argomentata nella scheda parametrica in modo sintetico nelle sezioni B1.12 e B1.14 e può essere illustrata nella relazione di progetto.
Nelle stesse ipotesi di cui ai punti precedenti, tale edificio va trattato come “di interesse paesaggistico”, “ordinario” o “incongruo”?

Per gli edifici con attestazione di particolare interesse paesaggistico (L. 77/2009 Art. 14 co. 5 bis e art.3 comma 1) ai sensi dell’art.6 co. 4 “le proposte di demolizione e ripristino devono essere approvate dalla Commissione Pareri in sede di istruttoria del progetto parte prima, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti”.
Visto che per l’edificio in esame i punti E1.1-E1.5 sono negativi (PUNTI E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5: NO), l’unica condizione per procedere con sostituzione edilizia è impostare che l’edificio sia “incongruo”. In merito a ciò il Comune dell’Aquila elaborerà una mappa per individuare tutti gli edifici incongrui o resta facoltà del richiedente, prima della pubblicazione della mappa, asseverare tale condizione?

In base all’art.7 co.1 del DPCM 4 febbraio 2013 “Al fine di favorire la riqualificazione e il rinnovamento urbano dei centri storici, il Comune può introdurre specifiche disposizioni volte alla demolizione e alla ricostruzione di edifici in cemento armato o comunque ritenuti incongrui dalla commissione pareri. In tali casi la ricostruzione può prevedere nuove definizioni tipologiche costruttive, in ossequio alle attuali conoscenze antisismiche, sempre nel rispetto del carattere dell’ambiente urbano storico.”
La richiesta per il riconoscimento di edificio “incongruo”può essere effettuata dagli aventi diritti con la presentazione del progetto.
E’ scontato sottolineare che la pubblicazione della mappa, se prevista, non può pregiudicare le scadenze dei 45gg /90gg per la consegna progetto parte I, di cui al Decreto n.1 dell’U.S.R.A..

La scadenza per la consegna dei progetti non è collegata al riconoscimento degli edifici incongrui.

Nella scheda parametrica il punto “Presenza dei pareri (positivi) degli Enti Preposti, se necessari” – punto E1 – si riferisce a pareri già acquisiti prima del deposito del progetto parte I o acquisibili anche in fase parte II?

Si riferisce alla eventuale presenza di pareri già acquisiti.

(10 aprile 2013 – Lucia Moriconi – mail : areatecnica@mging.it)
In merito alla compilazione della scheda in oggetto: nel quadro economico l’IVA sui lavori va considerata al 10 ovvero al 21%?
L’iva sui lavori va considerata come per legge che nella maggior parte dei casi per lavori è pari al 10%;

Nel caso di un aggregato classificato E in cui alcuni appartamenti risultavano affittati mediante regolare contratto al momento del sisma l’indennizzo viene concesso come se fossero abitazioni principali? Altrimenti come devono essere considerati?
L’indennizzo è rilasciato per intero per le Unità Immobiliari destinate ad abitazione principale anche se in affitto con regolare contratto al momento del sisma.
Art.2 Decreto USRA n.1 “L’indennizzo relativo al costo per la esecuzione degli interventi sulle parti comuni e sulle parti private è rilasciato per intero, a seconda dei casi, al proprietario dell’edificio, o all’amministratore del condominio o al Presidente del Consorzio o al delegato; nella definizione dell’indennizzo e nel computo metrico dovrà essere distinto l’indennizzo per le parti comuni e quello per le parti private con indicazione delle somme attribuite a ciascuna unità immobiliare.
1. L’indennizzo per le parti comuni è riconosciuto per intero, anche nel caso di edificio singolo costituito da un’unica unità immobiliare e/o di un unico proprietario.
2. L’indennizzo per le finiture non connesse agli interventi strutturali, per le singole U.I. è riconosciuto, nei limiti dell’indennizzo massimo concedibile e delle priorità di cui al precedente comma 10:
a) per intero per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
b) con il limite di 100 euro/mq. per le unità immobiliari ad uso abitativo diverso dalla prima casa;
c) con il limite di 150 euro/mq per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo [produttivo, commerciale, professionale]”.

(11 aprile 2013 – Ing. Adriano Canonico – mail : ingcanonico@tin.it)
Chiedo cortesemente alcuni chiarimenti per la compilazione della domanda per la richiesta degli indennizzi mediante Mod.USRA.
L’oggetto è un aggregato edilizio ben definito (quindi non suddiviso in porzioni individuate dal comune), con più proprietari di diverse unità immobiliari distinte ed in comproprietà. L’importo complessivo è riferito all’importo del contributo massimo ammissibile derivante dalla scheda parametrica?

Si

Il numero consorzio è il codice fiscale dello stesso?
Trattasi del numero attribuito dall’ufficio consorzi del Comune.

Il numero edificio cosa indica?
Si riferisce alla numerazione delle US=edificio.
Il Numero indica quello della unità immobiliare di proprietà?
Si.

Il TITOLO cosa indica?
Proprietario, usufruttuario, ….. (vedere nota).

Se l’unità immobiliare è stata realizzata in epoca remota senza titolo edilizio comunque non è sprovvista dello stesso? in questo caso si può dichiarare che per esso il titolo edilizio è non rilevabile?
Nel caso di edificio costruito in epoca remota in assenza di modifiche eseguite recentemente e il titolo edilizio non è rilevabile indicare l’epoca presunta di costruzione (vedere punto d).
(12 aprile 2013 – Ing. Alessio Polo – mail : alessio_polo@hotmail.com)

La dichiarazione di opzione fatta il 30 gennaio 2013 riguardante un aggregato sito in Arischia con esito di agibilità “B” (prima unità strutturale) ed “A” (seconda unità strutturale);
che il progetto di detto aggregato sarà di tipo “intevento locale”, dato gli esiti di agibilità sopra elencati:
che per detta tipologia di intervento non occorrono rindagini geologiche e/o strutturali;
che la scheda parametrica ha anche dei campi dove inserire tali informazioni.
Vorrei chiedere se la scheda parametrica ha dei problemi per il calcolo del limite del contributo(scopo della scheda) con l’assenza dei dati delle indagini geologiche e sulle strutture?

Per gli edifici con esiti A,B,C il livello di contributo massimo concedibile è pari a L0=700 euro/mq.
In base all’art.4 co.1 del DPCM 4 febbraio 2013 il contributo è determinato in modo parametrico attraverso una analisi preliminare del danno e della vulnerabilità e non può essere superiore ai livelli di contributo indicati nella tabella 1 di cui all’art.1 co.4 del decreto n.1 USRA.
Ai sensi dell’art.2 comma 7 del DPCM 4-2-1013 “in caso di esiti discordanti il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall’Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda.”
Nel caso degli edifici in muratura è possibile determinare la vulnerabilità anche in assenza di indagini strumentali sulla struttura; sono sufficienti dei saggi per rilevare la tipologia di muratura e gli altri elementi strutturali; la relazione geologica occorre nel caso in cui è necessario determinare il coefficiente Ss e St.

(13 aprile 2013 – arch. patrizia rugginelli fanini – mail: rugginellifanini@libero)
L’aggregato in oggetto è costituito da 2 Us, una in muratura e l’altra in struttura a telaio in c.a.
Tra le due non è presente un adeguato giunto sismico, a seguito del sisma infatti le strutture hanno subito danni da martellamento.
L’intervento più idoneo si ritiene sia la sostituzione edilizia della US in muratura portante (peraltro con un evidente livello di danno e caratterizzata da altri elementi di vulnerabilità), con la ricostruzione di un edificio in c.a. con adeguato giunto sismico rispetto all’altra US.
Non sembra possibile ricondurre la situazione descritta a quelle indicate nella scheda parametrica come condizioni necessarie per poter operare la scelta della sostituzione. Si riterrebbe tuttavia opportuno poter inserire fin da questa fase della progettazione l’opzione della sostituzione edilizia della US di cui sopra e si chiede pertanto un parere in merito al procedimento più corretto da seguire.

E possibile procedere alla sostituzione edilizia nell’ambito del contributo concedibile ai sensi dell’art. 6 comma 8 del Decreto USRA n.1.

(13 aprile 2013 – Sergio Di Giandomenico – mail: sergiodg@excite.it)
Sono proprietario di un edificio in corso di costruzione sito in Paganica (AQ) del quale a oggi è stata realizzata solo la struttura in cemento armato, ma che una volta completato si compone di due unità immobiliari. L’edificio non ricade nel centro storico.
Il sisma del 6 aprile 2009 ha causato lesioni su pilastri e nodi trave-pilastro (parti comuni).
L’immobile, a seguito del sopralluogo dei tecnici della Protezione Civile, è stato classificato Inagibile.
Vi chiedo se attualmente sono previsti contributi di cui poter beneficiare per eseguire i lavori di riparazione.

L’edificio rientra nella disciplina prevista dal DPCM 4 febbraio 2013 (rif. Art.1).

(15 aprile 2013 – MAURIZIO GAUDIERI – mail : mauriziogaudieri@libero.it)
Nella scheda parametrica nella tabella generale del calcolo delle superfici, nel paragrafo 5.1 e 5.3 chiede gli estremi catastali con le categorie. Laddove all’interno dell’aggregato vi sono porzioni di fabbricato rurale, come dobbiamo intervenire con le categorie catastali?

Nel menù sono previste tutte le categorie catastali compresa quella rurale.

Con la scheda di convenienza economica era possibile demolire un fabbricato perchè necessitava di ristrutturazione con una spesa superiore a quella finanziata per la demolizione ricostruzione. Oggi la scheda parametrica sembra non ammette più tale possibilità. La scheda è settata per i soli casi riportati nell’art. 5 OPCM 3881; nei casi in cui il fabbricato è molto danneggiato, non ha pregi, non rientra nella casistica dell’art. 5 e necessita di una spesa di ristrutturazione superiore a quella necessaria alla demolizione e ricostruzione, come bisogna compilare la scheda o come bisogna interpretarlo?

Il modello parametrico è basato su una analisi danno vulnerabilità per determinare il contributo concedibile; la demolizione è ammessa nei limiti del contributo concedibile per gli edifici ordinari e ritenuti incongrui ai sensi dell’art.6 comma 8 del Decreto USRA n.1; per gli altri casi è necessario il Parere dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione.
I casi possibili per la sostituzione edilizia sono illustrati nel citato art.6 del Decreto n.1 USRA

(17 aprile 2013 – Ordine Architetti L’Aquila -mail: infolaquila@archiworld.it)
La scheda parametrica presenta numerosissime problematiche sotto l’aspetto della funzionalità altrimenti non si spiegherebbero i continui aggiornamenti della scheda stessa.
La scheda è stata pubblicata a gennaio 2013 ed è stata aggiornata il 12 marzo 2013 dopo la pubblicazione del DPCM 4 febbraio 2013 unitamente alla modulistica per la presentazione delle domande di contributo. La scheda pubblicata il 12 marzo contiene modifiche non sostanziali e consente di importare i dati dalla precedente versione.

La certificazione per la Pubblica Amministrazione è obbligatoria e deve essere fatta da un ente certificatore accreditato.

Le istruzioni pubblicate sul sito USRA e i chiarimenti forniti all’Ordine degli ingegneri di L’Aquila, per la determinazione del livello di danno, illustrano le operazioni di calcolo previste al suo interno. La scheda è realizzata in Microsoft excel ampiamente certificato. Eventuali schede non conformi a quella pubblicata saranno validate in sede di istruttoria.

La scheda parametrica è complessa altrimenti non si spiegherebbero gli innumerevoli quesiti posti dai tecnici.
I quesiti pervenuti all’indirizzo sisma2009.aquila@gmail.com (circa 120) sono in numero limitato rispetto al numero dei progetti che possono essere redatti con la nuova procedura. Essi riguardano la nuova procedura, in generale, e in parte l’utilizzo della scheda parametrica. Sono stati consegnati numerosi progetti con la nuova procedura che attualmente sono in fase di esame.

Si afferma che la compilazione della scheda è possibile in tempi rapidi soltanto se si dispone di tutti gli elementi (rilievo geometrico, analisi del danno, calcolo delle superfici, dati della proprietà, individuazione degli interventi di pregio e interesse storico artistico, indagini sulle strutture e sui terreni ecc); ma chi non è in possesso di tali dati, perché non ha potuto anticipare le spese, perde l’indennizzo?
La redazione del progetto parte prima, come previsto dalla normativa per la ricostruzione e dal DPCM 4 febbraio 2013, rientra tra i compiti dei progettisti incaricati per la redazione dei progetti di ricostruzione. La nuova procedura semplifica l’attività dei progettisti consentendo loro di consegnare il progetto in due parti ed evitare di eseguire la seconda parte in tempi ristretti.

Si afferma che per l’aggiornamento del costo di costruzione per l’edilizia residenziale occorre l’autorizzazione da parte dei soggetti istituzionali competenti!! E chi sono? Non sono forse la regione e/o lei che è il responsabile dell’ufficio ricostruzione del comune di L’Aquila incaricato con contratto prot. 25722 dell’11 aprile 2013?
Il costo di ricostruzione di cui al Decreto USRA n.1 potrà essere aggiornato in sede di presentazione del progetto parte seconda. L’indicizzazione del costo di costruzione è previsto dalla normativa per la ricostruzione di cui al DPCM 4 febbraio 2013. Sono previsti incontri con le parti sociali per aggiornamento del prezzario regionale collegato al costo di costruzione.

Non è vero che è possibile inserire nel QE riepilogativo dell’UMI le spese per le opere di spuntellamento e per l’occupazione di suolo pubblico. L’unico modo per potere inserire è riportandole impropriamente (creando confusione) in un QE relativo ad una US (consiglio dell’ing. Antonio Martinelli del CNR).
Nel quadro economico di ciascuna US è possibile inserire altri costi aggiuntivi al contributo concedibile determinato con il modello parametrico previsti dal DPCM 4 febbraio 2013 e Decreto USRA n.1 tra cui la rimozione delle opere di messa in sicurezza. Gli importi richiesti dovranno essere documentati come previsto dall’art.2 comma 10 del decreto USRA n.1.

Chi deve sostenere le spese per la redazione delle perizia sulle opere di restauro storico artistico?

Le opere di restauro storico artistico, non coperti da indennizzo nella procedura ai sensi della OPCM 3790/2009 …., necessitano di una stima da parte di un tecnico qualificato in quanto non possono essere determinati in modo parametrico. Tali lavori concorrono all’importo delle spese tecniche e all’anticipazione delle stesse del 2% previsto dal decreto USRA n.1.

Vi sono palesi situazioni oggettive di disparità di trattazione nella valutazione della vulnerabilità (esempio un palazzo con un salone di 20*8 m è uguale ad un palazzo con n.10 saloni di 20*8 m).
La condizione di vulnerabilità è rilevata in presenza di almeno un indicatore significativo che potrebbe favorire un danno grave all’edificio in caso di azione sismica. Eventuali casi particolari possono essere esaminati in sede di istruttoria.

Per quanto attiene la possibilità di inserire nel menù il danno non conforme a quello rilevato nella originaria scheda AeDES si allega la nota dell’ing. Pierluigi De Amicis.
Nella scheda è possibile inserire il danno non conforme a quello rilevato con la scheda AeDES.  L’osservazione dell’ing. De Amicis riguarda invece la possibilità di inserire un esito non conforme a quello rilevato con la fase dell’emergenza. Il citato articolo 2 prevede 3 possibilità :
• esisti discordanti : presenza di più schede con esiti discordanti sullo stesso edificio o discordante da quello rilevato dal progettista in sede di redazione del progetto parte prima ;
• presenza di schede con esiti D o F;
• assenza di scheda di agibilità.
In questi casi il progettista incaricato per la redazione del progetto, ai sensi dell’art.2 comma 7 del DPCM 4 f4bbraio 2013 “provvede alla compilazione della scheda AeDES il cui esito dovrà essere verificato e validato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. della progettazione può prevedere”

Si afferma che la stima per spese tecniche potrà essere determinata in modo definitivo soltanto sulla base del computo previsto dal progetto parte seconda ma nella parte prima come si calcola non essendoci un computo metrico?
Nel progetto parte prima viene riconosciuto un importo forfetario pari al 2 % dell’importo del contributo a titolo di acconto sulla parcella professionale, che verrà successivamente determinata sulla base del computo previsto nel progetto parte-seconda: non occorre quindi allegare alcun calcolo di parcella al progetto parte-prima (vedi Allegato 4 al Decreto n 1 dell’USRA).

Che cosa si intende per ripristino integrale per il quale si invoca l’art.6 comma 7 del decreto n.1 e con quali fondi può essere attuato (vedi edifici Onna demoliti e vedi piano ricostruzione).
Per la fattibilità del ripristino si fa riferimento alle indicazioni del PRG di L’Aquila

Forse è veramente urgente incontrarci perché c’è in ballo la ricostruzione della città ed è bene che ognuno si assuma le proprie responsabilità
USRA è disponibile ad incontri con gli Ordini come è già avvenuto nella fase di messa a punto della normativa.

È altresì urgente comunicare che i termini di consegna delle schede decorreranno da quando ci saranno le condizioni per poterle presentare in maniera seria.
Sono state consegnati oltre cento progetti con la nuova procedura e la scheda parametrica, attualmente in uso, è stata adeguatamente testata e non è stata rilevata alcuna anomalia di funzionamento, essa costituisce il riferimento valido per la determinazione del contributo concedibile. I criteri di calcolo possono essere ulteriormente documentati e illustrati insieme al suo funzionamento con incontri tecnici programmati con USRA.

Non è più accettabile il fatto che i dirigenti comunali per questioni istituzionali non sono rintracciabili non rispondono al telefono non rispondono alla posta certificata ecc. La invitiamo a prendere provvedimenti.
La domanda deve essere rivolta all’Amministrazione Comunale e non a USRA. I dirigenti del Comune di L’Aquila non dipendono da USRA

(24 aprile 2013 – Ing. Danilo Nurzia – mail : -denny.n@libero.it)
Situazione: aggregato fuori centro storico, n. 3 u.i., esiti diversi E-A-A attribuiti a 3 porzioni dell’aggregato non coicidenti con le u.i..
I 130 euro/mq per l’adeguamento energetico -OPCM 3820 art.7 e OPCM 3790 punto 5, a quale superficie lorda vengono attribuite? Intero aggregato?

Nella procedura di cui al DPCM 4 febbraio 2013 e Decreto USRA n.1 non sono applicabili le limitazioni di 130euro/mq per l’adeguamento energetico.
In sede di una possibile futura contestazione da parte di controllori dei lavori eseguiti, i quali interpretano ed applicano le numerose OPCM caso per caso, che valenza hanno le FAQ rivolte al vostro ufficio?

I quesiti rivolti a USRA e le relative risposte forniscono indicazioni per l’applicazione della disciplina regolata dai citati decreti.

(29 aprile 2013 – SERTEC srl – mail: srl.sertec@yahoo.it)
Come si quantifica la percentuale d’incremento sull’indennizzo base per le cavità ipogee?
La maggiorazione del contributo va determinata sulla base delle indagini e degli accertamenti necessari per la definizione delle cavità ipogee come previsto dall’art.3 comma e del Decreto USRA n.1. : “per edifici situati in aree di sedime interessate da cavità ipogee di origine naturale, l’Ufficio speciale per la ricostruzione, anche con l’ausilio delle commissioni pareri, valuterà l’opportunità di riconoscere, a seguito di un rilievo planimetrico che definisca lo sviluppo della cavità ipogea e ad uno studio di caratterizzazione geomeccanica dell’ammasso roccioso che verifichi le condizioni di stabilità delle calotte e delle pareti della cavità, un eventuale maggiorazione nel caso in cui venga accertata la necessità di intervento di consolidamento e/o bonifica”.

In caso di proprietario che ha optato per la sostituzione edilizia, si deve scrivere Comune di L’Aquila come proprietario?
Le sostituzione edilizia in sito o la possibilità di avvalersi della facoltà di acquistare o di ricostruire in altro sedime un’abitazione equivalente a quella principale distrutta, così come previsto dal DCD 43/2010, è ammissibile nei casi indicati dall’art.6 comma 2 del Decreto USRA n.1. In tal caso è possibile il subentro del Comune nella proprietà dei privati. Nei casi previsti dell’art.6 comma 8 dello stesso decreto USRA n.1 la sostituzione edilizia in sito è ammissibile ,nei limiti del contributo massimo concedibile, per gli edifici ordinari (comma 1 punto a) e per quelli valutati e/o ritenuti incongrui dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila.
(7 maggio 2013 – Servizi di ingegneria s.r.l. – mail : studio@servizidiingegneria.com)

Sto compilando la scheda parametrica e volevo una precisazione sui valori da inserire nel coefficiente Ss (Parte D1): secondo alcuni colleghi va inserito il valore di Ss, derivante dal tipo di terreno e del sito del fabbricato, maggiorato della percentuale riportata a pag. 21 del manuale d’istruzione. Tale maggiorazione è poi implementata nella scheda al riepilogo delle maggiorazioni di tipo economico. Il dubbio è: ma è giusto applicare questa formula per amplificare un parametro tecnico quale è Ss e poi utilizzarla per una maggiorazione di tipo economico? Oppure basta inserire il valore di Ss derivante dal tipo di terreno e sito? Spero di essere stato chiaro e ringrazio anticipatamente.

Secondo l’art. 3 comma 1 punto d del decreto dell’Ufficio Speciale di Ricostruzione di L’Aquila n. 1/2013 è prevista una maggiorazione del contributo in funzione del fattore di amplificazione Ss. Nella tabella D1 va inserito detto valore definito dagli studi di microzonazione sismica, nel caso detti studi non riguardino l’area di progetto, da quanto previsto dalle norme tecniche di cui il D.M. 14 gennaio 2008.