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A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, e dall’esame dei progetti, sono state rilevate alcune problematiche, che hanno carattere generale. Al fine di agevolare i cittadini e i Professionisti incaricati L’Ufficio ha ritenuto opportuno pubblicare i chiarimenti e le interpretazioni della normativa nella presente pagina del sito. Essa sarà continuamente aggiornata e le problematiche saranno organizzate con un indice ragionato.

N. 1 – 29 aprile 2013: Concessione dei contributi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale

Ai sensi dell’art.3 comma 1 della legge 77/2009 è prevista la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazioni considerate principali ai sensi del decreto legislativo 30/12/1992 n.504. Ai sensi dell’art.8 comma 2 dello stesso decreto 504/92 per abitazione principale si intende quella posseduta dal contribuente/soggetto passivo a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale e i suoi familiari vi dimorano abitualmente. Ai sensi dell’art.3 del decreto 504/92 i soggetti passivi sono il proprietario, il titolare di diritto reale di usufrutto,uso, e altri titoli e per gli immobili concessi in locazione finanziaria il locatario a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Pertanto ai sensi della disciplina regolata dal DPCM 4 febbraio 2013 e dal Decreto USRA n.1/2013 per Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, o ad essa assimilabile”, si intende quella occupata come effettiva stabile dimora dagli aventi diritto (proprietario, usufruttuario, locatario, …) alla data del sisma a L’Aquila del 06.04.2009 così come previsto dal citato decreto 504/92.
La stessa procedura, inoltre, prevede la verifica dei requisiti degli aventi diritto ai sensi delle normativa vigente nella fase della presentazione del progetto parte prima e il contributo sarà essere rilasciato soltanto dopo l’approvazione del progetto parte seconda.
Nel modulo di domanda del progetto parte prima , al punto D3, per prima casa si intende l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, o ad essa assimilabile”, occupata come effettiva stabile dimora.

N. 3 – 29 aprile 2013: Spese tecniche indicate nel progetto parte prima

Nel progetto parte prima è richiesta una stima delle spese tecniche per tutte le figure professionali coinvolte nella realizzazione dell’intervento di ricostruzione. Il calcolo definitivo delle spese tecniche sarà effettuato con il progetto parte seconda tenendo conto dell’importo dei lavori e della Convenzione tra gli Ordini professionali e USRA. Dopo l’approvazione del progetto parte prima sarà riconosciuto un primo acconto delle spese tecniche pari al 2% del contributo complessivo comprensivo del contributo limite e degli eventuali importi aggiuntivi.